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Federsupporter, Stadio per la Roma a Tor di Valle : annullamento o revoca della Deliberazione comunale n. 132 del 22 dicembre 2014

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Ecco il monito di Federsupporter

( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)

ROMA - In questi giorni si stanno sempre di più disvelando le numerose e gravi negatività del Progetto concernente lo Stadio in oggetto.Ma, al di là di tali negatività che dovrebbero comportare la bocciatura del Progetto stesso da parte della Conferenza di servizi decisoria, occorre chiedersi, a mio avviso, se la stessa Deliberazione comunale n. 132 del 22 dicembre 2014 che ha riconosciuto il pubblico interesse dello Studio di fattibilità, divenuto Progetto definitivo con tutte le necessarie condizioni poste dalla Deliberazione, sia da annullare o, comunque, in subordine, da revocare.

A questo proposito, svolgo le considerazioni che seguono.

L’art. 1, comma 304, lettera A), della Legge n. 147/2013 per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva, normativa meglio nota come “Legge sugli Stadi”, stabilisce che lo Studio di fattibilità per la realizzazione dell’ammodernamento di impianti sportivi esistenti o della costruzione di impianti nuovi non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto ed al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, con esclusione espressa della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.

Al riguardo, così recita, a pag. 12, la “Guida all’applicazione della legge per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva “ di CONI Servizi, pubblicata sulla Rivista trimestrale “Spaziosport” della stessa CONI Servizi, n.28, Anno VIII, gennaio/febbraio 2014: “ La legge 147/2013 tende a garantire la fruibilità dell’impianto ed il complessivo equilibrio economico-finanziario, escludendo, nel contempo, interventi non indispensabili a tale scopo, ma volti a fini diversi ( interventi residenziali, …..); per una definizione degli spazi che possono costituire un impianto sportivo si rinvia alla Tabella 2.2 del citato Manuale CONI-UTET, fermo restando che gli spazi di supporto ed i servizi complementari non possono essere eccedenti le necessità strettamente correlate con la funzionalità degli spazi di attività sportiva previsti dall’intervento. A titolo di esempio se uno stadio, un palasport, un complesso polisportivo di grandi dimensioni e con numerosi impianti possono ( devono) richiedere la presenza di adeguati servizi complementari quali, ad esempio, una o più sale riunioni e convegni, spazi museali, servizi commerciali, spazi di ristorazione, luoghi di incontro, le stesse necessità non possono essere compatibili con un intervento che prevede, invece, singoli spazi sportivi di dimensioni ridotte. Resta, comunque, esclusiva competenza del Comune la dichiarazione di pubblico interesse dell’intervento”.

Ne consegue, anche alla luce  della suesposta esemplificazione,  che gli altri tipi di intervento ammessi, pur sempre strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto, sono solo quelli, volti al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, che possono consistere in nuovi complessi di edilizia, purchè non residenziale, in specie relativamente a impianti di grandi dimensioni, ma, comunque, complementari e accessori all’impianto sportivo.

In altre parole, in aggiunta al divieto espresso della realizzazione di complessi edilizi residenziali, non può non ritenersi che la norma implicitamente vieti anche la realizzazione di complessi edilizi commerciali e direzionali non strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto di dimensioni nettamente preponderanti rispetto all’impianto stesso.

Ciò cui la legge attribuisce finalità ed utilità sociali è, infatti, l’ammodernamento di impianti sportivi esistenti o la costruzione di nuovi con annessi complessi edilizi, non residenziali, che agevolino il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e non, viceversa, a complessi edilizi commerciali e/o direzionali non strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto e nettamente prevalenti rispetto all’ammodernamento ed alla costruzione di che trattasi.

La legge, insomma, non prevede ed autorizza la realizzazione di complessi edilizi non residenziali con annesso impianto sportivo, bensì la realizzazione di impianti sportivi con annessi complessi edilizi non residenziali.

Questi sono chiaramente la ratio ed il fine della legge e, pertanto, è necessario che il provvedimento amministrativo che la applica e la attua sia conforme e congruente rispetto a tali ratio e fine, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e proporzionalità.

Senza tale rispetto il provvedimento amministrativo che applica ed attua la legge deve considerarsi, a mio parere, annullabile per violazione della stessa legge o, per meglio dire, perché contra legem.

Diversamente potrebbe porsi il problema della legittimità costituzionale della legge medesima.

Non solo sotto il profilo della sua ragionevolezza intrinseca, ma anche sotto altri profili, quali quelli della sua contrarietà agli articoli della Costituzione : 9, comma 2 ( La Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione ) ; 41, comma 2 ( L’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana); 97, comma 1 ( Obbligo di assicurazione del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione ).

Tuttavia, secondo le regole di ermeneutica legislativa, le leggi devono essere interpretate, oltre che in maniera logico-sistematica che inserisce la disposizione in un contesto più ampio, comprensivo dell’intero ordinamento giuridico, anche in maniera adeguatrice che, cioè, ne adegui il significato alla volontà intrinseca della legge stessa e in maniera conforme alla Costituzione.

Laddove è evidente che, solo grazie a tale interpretazione adeguatrice e conformativa, la norma ex art.1, comma 304, lettera A), della Legge n.147/2013 può sfuggire ad un giudizio di illegittimità costituzionale.

Giudizio cui, invece, non sfuggirebbe, qualora, così come fatto dalla Deliberazione comunale n. 132 del dicembre 2014, essa dovesse essere ritenuta interpretabile ed applicabile nel senso di consentire che complessi edilizi non residenziali non debbano essere complementari ed accessori all’impianto sportivo.

Interpretazione che sarebbe, altresì, discriminatoria, permettendo una ingiustificata, ingiusta e irrazionale disparità di trattamento a favore di soggetti che vogliano realizzare cospicui complessi edilizi commerciali e direzionali approfittando dell’ammodernamento o della realizzazione ex novo di impianti sportivi, nei confronti di soggetti che volessero realizzare analoghi complessi a prescindere dall’ammodernamento o dalla costruzione suddetti.

Aggiungasi che, così come già osservato nelle mie Note dell’8 febbraio scorso consultabili , come le altre in materia , sul sito www.federsupporter.it, la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n. 85 del 9 maggio 2013, sancisce che, ai fini del bilanciamento di diritti costituzionalmente previsti e garantiti, sul diritto di iniziativa economica prevalgono i diritti ambientali, culturali e paesaggistici rispetto ai quali, in caso di conflitto, il diritto di iniziativa economica deve recedere.

Ne consegue che l’attuale Amministrazione capitolina ha la possibilità, per non dire l’obbligo, di annullare per vizi di legittimità  la Deliberazione n.132 assunta dalla precedente Amministrazione o, comunque, in subordine, di revocarla per mutamento della situazione di fatto o di nuova, diversa valutazione dell’interesse pubblico.

Mentre nel caso di legittimo annullamento nulla sarebbe dovuto al proponente, nel caso di legittima revoca, come da me evidenziato più volte, non sarebbe dovuto un risarcimento del danno allo stesso proponente,  bensì un equo indennizzo, a tutela del legittimo affidamento sull’approvazione definitiva del Progetto, parametrato al solo danno emergente ( rimborso delle spese sostenute per trasformare lo Studio di fattibilità in Progetto definitivo) e non anche al lucro cessante ( mancati guadagni).

Ribadisco che, nel caso di specie, il legittimo affidamento potrebbe essere ritenuto sorto soltanto dopo la Deliberazione n. 132, non potendo sussistere  fino a quel momento, nessun affidamento  sull’approvazione definitiva del Progetto, per cui le spese eventualmente da rifondere sarebbero solamente quelle, tutte da comprovare, da valutare come strettamente necessarie e rispondenti ad una quantificazione secondo il principio del fair value ( giusta valutazione), indispensabili per la trasformazione dello Studio di fattibilità in Progetto definitivo secondo le condizioni poste dalla suddetta Deliberazione.

Né basta, perché occorrerebbe tenere conto, ai fini della debenza dell’indennizzo, sia del fatto che il proponente avesse avuto conoscenza o conoscibilità della contrarietà dell’atto amministrativo all’interesse pubblico sia dell’eventuale concorso del proponente o di altri soggetti all’erronea valutazione della conformità dell’atto all’interesse pubblico.

Circa possibili responsabilità derivanti dal mancato annullamento di un provvedimento illegittimo, osservo che ai sensi dell’art. 21/ nonies, comma 1, ultimo periodo, della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, rimangono ferme le responsabilità connesse a tale mancato annullamento.

Ne deriva che i componenti dell’attuale Amministrazione capitolina i quali, ritenendola illegittima, non avessero annullato o non annullassero la Deliberazione n. 132, se ne assumerebbero la responsabilità sotto ogni profilo: vuoi amministrativo, vuoi economico, vuoi penale.

Quanto, poi, al rilievo, mosso da qualcuno, secondo cui, non avendo l’Amministrazione capitolina annullato o revocato la Deliberazione n. 132 prima dell’avvio della Conferenza di servizi decisoria, non potrebbe più farlo, osservo che trattasi di rilievo infondato, a parte il fatto che quella Deliberazione è un atto meramente endoprocedimentale.

La Conferenza di servizi decisoria, infatti, non è stata indetta dal Comune, bensì dalla Regione Lazio, quale atto dovuto ai sensi sia della Legge n.147/2013 sia del Decr.lgs n. 127/2016 di riordino della disciplina della Conferenza di servizi, non implicando, quindi, alcuna valutazione di legittimità e di conformità al pubblico interesse da parte del Comune della predetta Deliberazione assunta dalla precedente Amministrazione capitolina.

Si tenga,inoltre, presente,  a beneficio di ignari o finti tali, che concessioni edilizie, volte alla sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa, devono assimilarsi a contributi pubblici ( cfr. pag. 17 delle citate Linee Guida della CONI Servizi) e che, non essendo i complessi edilizi commerciali e direzionali da realizzarsi a Tor di Valle liberalità del proponente, devono sostanzialmente qualificarsi come cubature premiali, vale a dire un corrispettivo, non in denaro, bensì in spendita di così detta “ moneta urbanistica”, a fronte delle spese per la realizzazione di opere di pubblica utilità richieste ai fini del riconoscimento del pubblico interesse del Progetto.

Per concludere, alla AS Roma spa che, ieri, 19 febbraio, con  riferimento al parere fortemente critico del Progetto Tor di Valle emesso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, ha definito tale parere come una “ iniziativa ostile ( sic !!)” e detto di voler tutelare i tifosi, vorrei chiedere se sono quegli stessi tifosi qualificati, tempo addietro, dal “ dominus” della Società “ fucking idiots” .

Degli “ idiots” evidentemente, invece, ritenuti oggi, per dirla con Lenin, “ utili” ai fini del sostengo all’approvazione del Progetto Tor di Valle.

A tacere, poi, per carità di patria, di un odierno articolo pubblicato su “Il Tempo” del giornalista Fernando Magliaro, in cui, sempre con riferimento al parere critico della Soprintendenza, si ipotizza un “ complotto” ordito, in concorso con la stessa Soprintendenza, dalla Lazio nella persona del fratello della Soprintendente, definito “ Vice presidente della Lazio” ( la persona in questione non risulta far parte, ad alcun titolo, della SS Lazio spa, bensì, caso mai, risulterebbe essere Vice presidente di una Sezione della Polisportiva).

Un intervento, quello sopra citato, che lascia intendere  come da parte di alcuni  sfegatati e acritici “ supporter” del Progetto Tor di Valle, si stia ormai raschiando il barile di idee e di argomenti, al punto da ipotizzare, persino, fantasiosi e farseschi complotti, per giunta gravemente offensivi della reputazione, della professionalità e della onorabilità della Soprintendente.

L’autore dell’articolo, peraltro, mostra, o finge, di non capire che tra i più interessati, forse il principale, all’approvazione del Progetto Tor di Valle vi è proprio l’attuale azionista di maggioranza e Presidente del Consiglio di gestione della SS Lazio spa, il quale non aspetta altro che tale approvazione per poter subito dopo chiedere ed ottenere, a giusta ragione per evidente par condicio, l’approvazione da parte del Comune di una analoga iniziativa su terreni di sua proprietà/disponibilità.

Agli esponenti del Movimento 5 Stelle, infine, attualmente al governo della Città di Roma mi permetto di consigliare di non comportarsi come l’avv. Maralli, cognato di GianBurrasca, “ Libero pensatore in città e bigotto in campagna” e come quel gatto della poesia “Er compagno scompagno” di Trilissa che fa “ Er socialista quanno stò a diggiuno, ma quanno magno so’ conservatore 1“ .

Onestà, onestà” fa rima con “ credibilità, credibilità “ e non vorrei che la vicenda  Tor di Valle inducesse molti ad esclamare “ Aridatece i puzzoni ! “

 

Avv. Massimo Rossetti