La nota di Federsupporter

La “ Saga Keita” e la tutela degli interessi contrapposti della Società e del giocatore, nonché degli interessi dei tifosi e degli azionisti,  sono chiariti nell’allegata Nota dell’Avv. Massimo Rossetti che, in  un corretto ed imparziale equilibrio, nel contesto normativo, sportivo, civile, giuslavoristico e penale, illustra le posizioni dei due “ contendenti”, nonché tutti i loro possibili riflessi .

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Così, ad ogni lettore vengono  forniti gli strumenti per valutare, in modo del tutto indipendente, eventuali torti ed eventuali  ragioni di tutte le  parti in gioco.

A corredo della disamina, è riportata anche una riflessione “de jure condendo” circa lo stato attuale dei  calciatori, quali  lavoratori dipendenti ed un possibile, diverso inquadramento dei loro rapporti con le società sportive.

In questi giorni ed in queste ore si sta assistendo a sempre nuovi capitoli della Saga “Lazio-Keita”.

Una vicenda relativamente alla quale alcuni tifosi della Lazio, anche nostri soci, ci hanno sollecitato chiarimenti e precisazioni di carattere tecnico-giuridico.

Chiarimenti e precisazioni, peraltro,  già da me in parte espressi nelle mie Note “ Lotitus dixit: non ci sono più arbitrati grazie a me” del 24 luglio scorso, consultabili sul nostro sito ( www.federsupporter.it) .

Ad integrazione di quanto già detto ed alla luce di eventi successivi al 24 luglio scorso e verificatisi sino a questo momento, aggiungo quanto segue.

A me pare sempre più evidente che, come paventato,  il calciatore Keita si appresti ad instaurare una controversia, in sede arbitrale o in sede di giustizia ordinaria, nei confronti della Lazio onde chiedere ed ottenere l’anticipata risoluzione del contratto che lo lega alla Società fino al 30 giugno 2018.

Anticipata risoluzione che, ove conseguita in tempo utile prima della chiusura della prossima sessione invernale del calcio mercato, gli consentirebbe di accasarsi, a parametro zero, presso altra società, ben prima della suddetta scadenza.

Quanto sopra, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 bis, comma 2, lettera b,  delle Norme Organizzative Interne della FIGC ( NOIF), il giocatore, avendo un contratto in scadenza a fine stagione sportiva 2017-2018, a partire dal 1° gennaio 2018, potrebbe firmare un accordo preliminare per legarsi, dal 30 giugno 2018, ad un’ altra società.

Nelle mie citate Note del 24 luglio scorso già mi ero soffermato sulle motivazioni che il calciatore potrebbe addurre, in sede arbitrale o di giustizia ordinaria, per ottenere l’anticipata risoluzione contrattuale, nonché il riconoscimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.

E ciò, non soltanto allegando di aver subito un’attività di mobbing da parte della Società, ma, in alternativa o in subordine, di essere stato vittima di un demansionamento vietato dall’art. 2013 CC, con conseguente pregiudizio della sua integrità psico-fisica e della sua personalità morale.

Sotto quest’ultimo profilo, poichè l’art. 2087 CC pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di tutelare, non solo la persona fisica del proprio lavoratore dipendente ( tali sono, ex lege n. 91/1981, i calciatori professionisti), ma anche la sua personalità morale, in attuazione del principio costituzionale ( art. 32 Costituzione) che tutela la salute, non solo fisica, ma anche psichica e morale.

Tutela espressione del diritto fondamentale dell’individuo e dell’interesse della collettività.

Nei danni non patrimoniali, riconducibili all’art. 2059 CC, vanno ricompresi: il danno biologico che riguarda qualsiasi violazione dell’integrità fisica e/o psichica della persona; il danno morale che consiste nel perturbamento d’animo patito e che dà luogo a stati d’ansia, di irritazione, di difficoltà a far fronte alle normali occupazioni, a stati di depressione, di frustrazione, di stress emotivo a, insomma, condizioni di disagio psicologico anche insuscettibili di riscontro medico-legale e non sussumibili sotto alcuna, specifica patologia.

Ricordo, inoltre, che i comportamenti illeciti sopra delineati possono configurare anche ipotesi di reato quali, per esempio, il reato di violenza privata ( art. 610 CP) e il reato di estorsione ( art. 629 CP).

Reato, quest’ultimo,  che si configura in comportamenti che possono assurgere al rango di violenza o minaccia per costringere a fare o ad omettere qualcosa, procurando a sé un ingiusto profitto con altrui danno ( potrebbe essere questa l’ipotesi in cui si volesse costringere un calciatore, con la minaccia di non farlo giocare, a rinnovare un contratto o ad accettare un trasferimento ad altra società, ritenuto dannoso dallo stesso calciatore).

Tutto quanto fin qui precede in linea puramente astratta, teorica e di scuola.

Per venire, invece, alla fattispecie di cui trattasi, non v’è dubbio, a mio avviso,  che una esclusione, in specie se ripetuta e sistematica, non solo dalla prima squadra, ma dalla convocazione per le partite di un giocatore titolare fisso o, comunque, stabile nel corso della precedente stagione sportiva 2016-2017, in concomitanza con il suo rifiuto di rinnovare il contratto o di accettare il trasferimento ad altra società voluta da quella di appartenenza, potrebbe ritenersi, se non la prova, quantomeno un indizio preciso e grave della volontà di attuare nei suoi confronti quel tipo di comportamenti illeciti in precedenza evidenziati.

Tanto più se il calciatore risultasse adempiere i suoi obblighi verso la Società.

A tal proposito, non potrebbe essere considerato un inadempimento il non essersi presentato e il non presentarsi ad allenamenti, giustificato da certificazioni mediche, comunicate alla Società, attestanti una malattia o un’ inidoneità psico-fisica, intervenute anche in periodi di riposo e all’estero.

Malattia e inidoneità che è in facoltà della Società di far accertare e verificare, mediante medici e strutture sanitarie di fiducia, preferibilmente se pubbliche, eventualmente anche all’estero.

Certificarti medici di cui, in specie in assenza o in attesa di  visite ed accertamenti di controllo  con esiti diversi, deve presumersi, fino a prova contraria, l’autenticità e la veridicità.

Controproducenti per la Società e, per converso, producenti per il giocatore possono, poi, risultare insulti, minacce ed intimidazioni verso lo stesso provenienti o presumibilmente provenienti da tifosi, in specie da gruppi organizzati di questi ultimi notoriamente dotati di vis intimidatoria.

Insulti, minacce ed intimidazioni che potrebbero avvalorare sia l’esistenza di una violazione dell’integrità psichica del calciatore ( danno biologico), sia l’esistenza di un suo malessere psichico diffuso, anche non suscettibile di riscontro medico-legale, in quanto non ascrivibile ad alcuna, tipica patologia ( danno morale).

Occorre esaminare anche, per completezza, se il rifiuto del giocatore di rinnovare il contratto e di accettare qualsiasi trasferimento offerto dalla Società possano configurare una ipotesi di abuso del diritto.

Abuso che, fatto salvo il diritto riconosciuto al calciatore di poter liberamente e discrezionalmente non rinnovare il contratto e scegliere con quale società lavorare, potrebbe, tuttavia, configurarsi  nella non accettazione, a parità di condizioni per il calciatore stesso,  di trasferimenti, vantaggiosi per la Società cedente, rispetto ad altri, svantaggiosi per quest’ultima.

L’abuso del diritto, sinteticamente, si verifica allorchè il giudice accerta che il titolare di un diritto lo ha esercitato o lo esercita in maniera per cui il sacrificio dell’interesse del soggetto danneggiato non trova giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell’autore della condotta, in ragione di una sproporzionata prevalenza del primo interesse sul secondo.

In altre parole, il giudice è chiamato a stabilire se si sia verificata e si verifichi la rottura del giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti delle parti, provvedendo, in tal caso, a ristabilire tale equilibrio mediante adeguato risarcimento alla parte danneggiata.

Questa, a mio parere, potrebbe essere una via perseguibile, sia in sede arbitrale sia in sede di giustizia ordinaria, da parte della SS Lazio, ove fosse in grado di dimostrare che il rifiuto opposto da Keita al rinnovo del suo contratto e alla cessione propostagli  ad altra o altre società, a condizioni per lui vantaggiose, fosse stato e sia  idoneo a realizzare l’interesse del giocatore in maniera da rompere il giusto equilibrio con l’interesse della suddetta SS Lazio.

Si tratterebbe, pur sempre, a mio parere, di una strada , pur perseguibile, tuttavia, non agevole.

Non bisogna, infatti, dimenticare  che, a parte la famosa sentenza Bosman, l’art. 5 della legge n. 91/1981,  che disciplina i rapporti tra società e sportivi professionisti, prevede espressamente che la cessione del contratto prima della scadenza ad altra società sportiva  è ammesso “ purchè vi consenta l’altra parte” , cioè lo sportivo professionista.

Consenso, pertanto, del tutto libero, discrezionale ed insindacabile, a meno che non si possa dimostrare che la scelta dell’atleta professionista è, in realtà, esclusivamente o prevalentemente dovuta a animus nocendi, integrando un vero e proprio atto emulativo, nei confronti della società di appartenenza.

Punterei, dunque, se fossi la Lazio, a dimostrare che Keita, ferma restando la sua libera scelta di non rinnovare il contratto e di rifiutare le offerte presentate  da altre società per l’acquisizione delle sue prestazioni, offerte economicamente vantaggiose sia per il calciatore sia per la Società, con disponibilità, invece, ad accettare soltanto, a parità di condizioni, l’offerta più svantaggiosa per la stessa Società, provoca la rottura del giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti di entrambe le parti, configurando così un non consentito abuso del diritto.

Aggiungasi che non giova certamente alla Lazio la sua recidività di rapporti contenziosi e litigiosi con suoi precedenti, non pochi calciatori, nonché gli esiti di tali controversie quasi sempre alla stessa Lazio sfavorevoli con gravi danni economici per la stessa e per i suoi azionisti, in specie in termini di lucro cessante (mancati guadagni per cessioni a titolo oneroso).

In una intervista del 19 agosto scorso a Stefano Cieri, a pag. 21 de “La Gazzetta dello Sport”,  l’azionista di maggioranza e Presidente del Consiglio di gestione della SS Lazio spa ha fatto alcune dichiarazioni sull’argomento in oggetto degne di attenzione e di commento.

Egli ha affermato che “C’è un problema di fondo che va oltre Keita e riguarda l’intero movimento. In Italia come in Europa “.

Parole condivisibili, anche se bisogna ammettere che il problema non è affatto di facile soluzione.

Occorrerebbe, infatti,  rivedere l’intero impianto della legge n. 91/1981 e, in specie, l’art. 5 di quest’ultima.

Ed anche in questo caso bisognerebbe superare la difficoltà insita nel limitare  il diritto dell’atleta professionista, quale lavoratore, addirittura a maggior ragione se riconosciuto non più dipendente, bensì autonomo, di scegliere liberamente e discrezionalmente con chi lavorare, in particolare una volta sciolto da vincoli contrattuali.

Sottolineo, infatti, che la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea riconosce e tutela il suddetto diritto, di cui è figlia la famosa  sentenza Bosman.

Più precisamente, l’art. II-75 della predetta Carta prevede che “Ogni persona ha diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata”.

La persona fisica e, in specie, il lavoratore non può essere oggetto di proprietà e considerato alla stregua di un qualsiasi bene e di una qualsiasi merce che può essere liberamente compravenduta.

A mio avviso,  forse, un tentativo di, se non di risolvere, almeno di temperare il problema posto, potrebbe consistere: o nel garantire alla società con la quale l’atleta professionista è contrattualizzato un diritto di prelazione ai fini della stipula di un nuovo contratto, a parità di condizioni per l’atleta, della migliore offerta ricevuta da altra società; oppure, preferibilmente, nel riconoscere, da parte della società che ne acquisisce le prestazioni, un equo indennizzo, per valorizzazione professionale dell’atleta , alla società cedente.

Indennizzo da commisurarsi percentualmente all’incremento di retribuzione ottenuto dall’atleta in forza del trasferimento.

Circa, poi, l’attribuzione al comportamento di Keita del reato di estorsione, così come affermato dal dr. Lotito, ritengo che quando si sconfina nel penale prudenza e cautela sono – dovrebbero essere- d’obbligo.

A me pare, francamente, almeno sulla base di quanto è dato sapere dalle notizie diffuse dai mezzi di informazione, piuttosto arduo configurare nel predetto comportamento il reato di estorsione, potendosi, al massimo, in esso configurare, come detto, l’illecito civilistico dell’abuso del diritto.

Si tenga presente che accusare infondatamente qualcuno di un reato potrebbe, a propria volta, integrare o il reato di diffamazione ( art. 595 CP) o, addirittura, il reato di calunnia ( art. 368 CP).

Calunnia che sussiste nella volontà e nella coscienza di incolpare di un reato una persona che si sa essere innocente.

Non può ritenersi, altresì, irrilevante quanto pubblicamente dichiarato dal dr.Lotito in occasione del ritiro precampionato della Lazio ad Auronzo di Cadore.

A chi gli chiedeva  se Keita, non volendo rinnovare il contratto con la Società e rifiutando di essere ceduto alle condizioni volute dalla Lazio, sarebbe stato, comunque, utilizzato, egli ha, significativamente e inequivocabilmente, risposto con la metafora secondo cui tra una moglie ed una fidanzata si dà sempre la preferenza alla prima.

Come a dire che Keita non sarebbe stato utilizzato o, comunque, sarebbe stato discriminato rispetto ad altri calciatori, non già per scelta tecnica, bensì per i rifiuti di cui sopra.

Sottolineo che perdere un calciatore a parametro zero, soprattutto con elevato valore di mercato, non può, come pure sostenuto dal dr. Lotito, archiviarsi con un “ Pazienza. E’ più importante il rispetto delle regole”.

Una società di calcio professionistica per azioni, per giunta quotata in Borsa, non è un Ente senza fine di lucro, una Onlus, che può essere amministrata e gestita senza il rispetto di rigorosi criteri di economicità.

Agli amministratori di tal genere di società si richiede, ai sensi dell’art.2392 CC , l’adempimento dell’obbligo di osservare i propri doveri con la diligenza conforme alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze che esso comporta, con la precisazione che la diligenza richiesta all’amministratore è quella, non dell’uomo comune, bensì del professionista.

Diligenza cui si associano il dovere di prudenza e di perizia: la prima comportante l’obbligo di non compiere operazioni arrischiate che nessun avveduto imprenditore porrebbe in essere ( cfr. Francesco Galgano “ Diritto Commerciale. Le società”, pag. 329,  Zanichelli Editore, 2009).

Quanto al “ rispetto delle regole”,  ricordo che la regola, statale e sportiva attuale, è quella secondo cui un atleta professionista può liberamente scegliere la società con la quale continuare o andare a lavorare.

Per finire, poiché le considerazioni ed i pareri qui contenuti, da me parzialmente anticipati nel corso di una intervista richiestami da una emittente radiofonica, sono risultati sgraditi ad alcuni sedicenti tifosi che si sono telefonicamente espressi, non solo nei miei confronti, ma anche nei confronti di Federsupporter, in maniera volgare ed offensiva, peraltro ben guardandosi dal giustificare il loro dissenso sulla base di argomentazioni tecnico-giuridiche, ritengo opportuno, anzi doveroso, puntualizzare quanto segue.

Federsupporter, nonché il sottoscritto, che ne è Consigliere e Responsabile dell’Area Giuridico-Legale, non sono mai stati e sono, nell’esprimere le loro opinioni ed i loro pareri, condizionati da pregiudizi, né favorevoli né sfavorevoli  e men che mai da malanimo, nei confronti di chicchessia.

Pertanto, le opinioni ed i pareri che sono stati e vengono  formulati sono sempre stati e sono unicamente ispirati a scienza e coscienza professionale.

Naturalmente tali opinioni e pareri possono essere legittimamente non condivisi ed apprezzati, purchè, però, non solo nei limiti di un dovuto rispetto e di una dovuta buona creanza, ma anche della fondatezza, idoneità e congruità delle argomentazioni contrarie.

Per fortuna di Federsupporter e mia personale, né l’una né l’altro siamo soggetti a vincoli e condizionamenti di qualsivoglia tipo e natura verso nessuno.

Ne consegue che chi si aspetta, per malinteso e malsano patriottismo sportivo o per interessi, palesi od occulti, cieca e totale obbedienza ed asservimento agli interessi di chi detiene il controllo e la gestione di società di calcio o sportive in genere, è destinato ad essere e rimanere deluso ed a farsene una ragione.

Avv. Massimo Rossetti

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